Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical comparison with first-instance reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Court of Appeal's dismissal of the second instance inadmissible. The appellant argued against the procedural ruling, but the court found the appeal groundless because the submitted grounds lacked a critical comparison with the first-instance decision's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds of appeal do not critically compare the reasons given in the first-instance decision with the arguments presented by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUSCAS FLORIN MARTIN nato il 25/06/1985 avverso l'ordinanza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSENI; Rilevato che l'imputato Puscas Florin Martin ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini che lo ha condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1 n.7, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che si duole della declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto, è manifestamente infondato perché, come rilevato dalla Corte distrettuale, l'atto di impugnazione era aspecifico, fondandosi solo su un motivo in punto di pena (pena irrogata, peraltro, in prossimità del minimo edittale) che era del tutto privo di confronto critico con le ragioni della decisione esposte al paragrafo 4 pagina 6 della decisione di primo grado (cfr.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il