Ordinanza — n. 15285/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI GIUSEPPE nato a CORLEONE il 08/05/1964 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; P RG 44019/2023 Rilevato che l'imputato Ferretti Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato, con riferimento al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Novara di condanna per il reato di cui all'art.624 bis cod. pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 15285/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI GIUSEPPE nato a CORLEONE il 08/05/1964 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; P RG 44019/2023 Rilevato che l'imputato Ferretti Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato, con riferimento al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Novara di condanna per il reato di cui all'art.624 bis cod. pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto - è manifestamente infondato e aspecifico in quanto ribadisce argomentazioni già puntualmente disattese dalla Corte di merito; l'art. 624 bis cod. pen., infatti, nell'indicare i luoghi nei quali il reato de quo può essere commesso, menziona anche le pertinenze della privata dimora e tale deve ritenersi il cortile dell'abitazione della persona offesa chiuso da un cancello elettrificato, a prescindere dal fatto che su quel cortile insistesse anche l'azienda, il che rende superfluo il riferimento — ampiamente svolto dal ricorrente alla sentenza del 23 maggio 2017 n. 31345 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 133 cod. pen. ed all'eccessività della pena irrogata - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e :L33 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso uri congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 m