Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of concrete facts and repetition of merits review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Raffaele Castiello inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his conviction for offenses under Articles 624 and 625 of the Penal Code while excluding an aggravating circumstance. The court rejected the first ground as repetitive of issues already decided by the lower courts and dismissed the second ground for being both unprecedented and lacking specific factual elements required for non-punishment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 617 c.p.p.; Art. 625 n. 2, n. 4 c.p.: Appeals to the Court of Cassation must not reproduce merits already adjudicated and must contain concrete, specific facts rather than generic complaints.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTIELLO RAFFAELE nato a NAPOLI il 09/05/1991 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Castiello Raffaele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma alla sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per la commissione del reato ex artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen., escludendo invece l'aggravante di cui all'art. 625, n. 4 cod. pen. e procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che invoca la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.6, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché è riproduttivo di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (paragrafo 4.2. pag. 3); Considerato che il secondo motivo, che si duole della mancata applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen., è inammissibile sia perché inedito sia perché intrinsecamente generico non indicando quali elementi concreti, in tesi sussistenti, avrebbero dovuto condurre al riconoscimento della causa di non punibilità in rassegna;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso