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Ordinanza — n. 15280/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15280/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15280/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSANI ANGELO NATALE nato a MARTINENGO ml 25/12/1951 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; ‘',35 RG Fan/2023 Rilevato che l'imputato Bassani Angelo Natale ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Brescia ha parzialmente riformato, in riferimento al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Bergamo di condanna per i delitti di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1, 223 co. 2 n. 2 R.D. n. 267/42 e 10-ter D.Lgs. 74/2000;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15280/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al manc:ato accoglimento della richiesta ex art. 56 bis I. 689/81, nonché carenza e manifesta illociicità della motivazione in ordine all'esistenza dei fondati motivi ostativi alla sostituzione della pena ex art. 58 I. 689/81 - è manifestamente infondato in quanto la Corte di Appello ha espresso diffusamente le ragioni per le quali è da ritenersi non accoglibile la richiesta di sostituzione della pena inflitta con quella dei lavori di pubblica utilità avanzata dal difensore dell'imputato (si veda pagina 4 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzione sostitutiva commutazione della pena pecuniaria pena accessoria esenzione dalla pena assistenza riabilitativa
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSANI ANGELO NATALE nato a MARTINENGO ml 25/12/1951 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; ‘',35 RG Fan/2023 Rilevato che l'imputato Bassani Angelo Natale ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Brescia ha parzialmente riformato, in riferimento al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Bergamo di condanna per i delitti di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1, 223 co. 2 n. 2 R.D. n. 267/42 e 10-ter D.Lgs. 74/2000;

Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla concessione delle attenuanti generiche in misura equivalente alle aggravanti contestate e al mancato accoglimento della richiesta di applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ex art. 56 bis I. 689/81 - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argonnentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, nel caso di specie, il ricorrente lamenta una contraddittorietà motivazionale non già interna alla sentenza impugnata, bensì tra quest'ultima e la sentenza di primo grado.

Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al manc:ato accoglimento della richiesta ex art. 56 bis I. 689/81, nonché carenza e manifesta illociicità della motivazione in ordine all'esistenza dei fondati motivi ostativi alla sostituzione della pena ex art. 58 I. 689/81 - è manifestamente infondato in quanto la Corte di Appello ha espresso diffusamente le ragioni per le quali è da ritenersi non accoglibile la richiesta di sostituzione della pena inflitta con quella dei lavori di pubblica utilità avanzata dal difensore dell'imputato (si veda pagina 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27