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Ordinanza — n. 15279/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal by non-condemned third party for material error regarding property ownership in execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15279/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant, a third party, lacked standing to challenge a material error judgment under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued she was the true owner of the seized property, but the Court held that only the convicted person can file such a remedy. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Only the convicted person is entitled to file a remedy for material or factual error in execution proceedings, excluding third parties.

Parole chiave

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material error appeal standing to appeal execution proceedings third party rights condemned person only reati contro il patrimonio risarcimento per errore giudiziario danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
4 - è inammissibile siccome proveniente da soggetto non legittimato in quanto la ricorrente, quale terza interessata nel procedimento, non è legittimata a proporre il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis cod.
art. 625 bis cod. proc. pen
4 - è inammissibile siccome proveniente da soggetto non legittimato in quanto la ricorrente, quale terza interessata nel procedimento, non è legittimata a proporre il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Unite Nunziata
Sez. 2, n. 42518 del 15/10/2021, Salemme
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORONELLA LIDIA nato a CASAL DI PRINCIPE il 01/01/1946 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43939/2023 Rilevato che Coronella Lidia ricorre ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza con cui la Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli che, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, ha rigettato l'istanza di dissequestro e di restituzione dell'immobile, sito in Casal di Principe, via Badi n. 4, oggetto di provvedimento di sequestro e confisca emesso nei confronti del figlio dell'istante, Giovanni Lubello, in conseguenza della condanna di quest'ultimo per i reati di partecipazione ad associazione camorristica, riciclaggio, reimpiego e interposizione fittizia nella titolarità di beni e valori;

Rilevato che il ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'erronea percezione (da intendere quale errore materiale o di fatto) in ordine alla reale proprietà dell'immobile sito in Casal di Principe alla via Bach, nr. 4 - è inammissibile siccome proveniente da soggetto non legittimato in quanto la ricorrente, quale terza interessata nel procedimento, non è legittimata a proporre il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis cod. proc. peri., il quale è attivabile dal solo soggetto "condannato", come evincibile dal dato normativo e dalla costante giurisprudenza di questa Corte (Sezioni Unite Nunziata, in motivazione; la casistica in relazione alla quale il principio è stato declinato è ampia; cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 42518 del 15/10/2021, Salemme, Rv. 282077);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marz