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Ordinanza — n. 15278/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for machine theft, citing lack of power to re-evaluate evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15278/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in applying criminal law or failed to motivate its decision. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding his involvement in stealing machinery, but the court held that appellate courts cannot conduct a factual review or reassess probative elements. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 125 comma 3, 533 comma 1, 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.: In a criminal appeal, the court of cassation lacks the power to re-evaluate evidence or draw conclusions contrary to those of the trial judge, as factual assessment is exclusively reserved to the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility re-evaluation of evidence court of cassation powers machine theft conviction factual assessment exclusive bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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Art. 125 comma 3 c.p.p.
Art. 533 comma 1 c.p.p.
Art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Lakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAEZZA SALVATORE nato a NAPOLI il 05/05/1955 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43906/2023 Rilevato che l'imputato Laezza Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata di condanna per il delitto di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1 in relazione all'art. 223 del R.D. 267/1942; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, per violazione degli artt. 125 comma 3, 533 comma 1, 546 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen., quanto al giudizio di responsabilità - è manifestamente infondato perché il Collegio accede all'esegesi, fatta propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260). Rilevato che, nella specie, la Corte di appello ha spiegato, con motivazione non manifestamente illogica, quali fossero gli indicatori probatori del coinvolgimento effettivo dell'imputato nella distrazione dei macchinari, temi rispetto ai quali il ricorrente si limita a proporre una riconsiderazione fondata su una prospettiva assertiva e soggettivamente orientata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 ma