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Ordinanza — n. 15277/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against preventive measure for alleging insufficient motivation in a legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15277/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged the motivation of a preventive measure decision in a legality proceeding. The appellant argued that the lower court failed to adequately consider his employment and the current nature of his social danger. The court ruled that such substantive criticisms regarding the facts and merit are excluded from a legality review, which only examines the existence or apparent nature of the motivation.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: In a legality review of preventive measures, appeals alleging insufficient motivation are inadmissible unless the motivation is non-existent, merely apparent, or absolutely unsuitable to explain the decision's logic.

Parole chiave

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preventive measures legality review insufficient motivation social danger appeal inadmissibility timore fondato di persecuzione semiprigionia controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Questa Corte ha statuito, a questo riguardo, che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 7 d.lgs. 159/2011
Il ricorso - con cui il ricorrente denunzia mancanza e/o contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 7 c.
Art. 4, penultimo comma, legge 1423/1956
159, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, penultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci
Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aqui
260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aqui, Rv.
Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro
268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI PASQUALE nato a GAETA il 17/03/1978 avverso il decreto del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43896/2023 Il proposto Grimaldi Pasquale ricorre avverso il decreto con cui la Corte di Appello di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione, ha rigettato l'appello contro il decreto emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione, di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni 4, ritenendone la pericolosità qualificata;

Il ricorso - con cui il ricorrente denunzia mancanza e/o contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 7 c. 1 del d.lgs. 159/2011 in relazione ai necessari connotati di attualità ed individualizzazione degli elementi di fatto, nonché con riferimento alla mancata valorizzazione e considerazione dell'attività lavorativa svolta - non è consentito in sede di legittimità in quanto denunzia vizio di motivazione (sia espressamente che nella sostanza) in un ricorso ammesso per sola violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, penultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Questa Corte ha statuito, a questo riguardo, che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett.

c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. richiamato, di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, quella caratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione circa la misura (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aqui, Rv. 268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro, Rv. 256263). A ciò si aggiunga che, naturalmente, come ogni altro scrutinio rimesso a questa Corte, anche nel giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione non possono essere formulate censure attinenti al merito della regiudicanda o tesi ad ottenere valutazioni alternative dei dati vagliati dai giudici di merito. Proprio con quest'ultimo enunciato si salda l'ulteriore osservazione del Collegio secondo cui il ricorso propone una rilettura del materiale già vagliato dalla Corte di appello, peraltro trascurando i tratti qualificanti del ragionamento dei Giudici di appello, quanto agli indicatori dell'attualità della pericolosil:à sociale (si pensi all'episodio del 16 febbraio 2023, ampiamente valorizzato dalla Corte distrettuale) Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom