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Ordinanza — n. 15276/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to prove prescription. The appeal is rejected because the arguments lack specific factual basis and the prescription claim relies on a theoretical error regarding special disciplinary rules. The court rules that the appeal is inadmissible because the grounds are too general and the prescription argument is based on a theoretical error regarding the timing of special disciplinary rules. The court also notes that the appeal fails to provide specific factual elements necessary for generic mitigating circumstances. Consequently, the appeal is declared inadmissible, and the appellant is ordered to pay court costs and a fine to the Cassation Fund.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15276/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the statute of limitations had expired before the appellate judgment, but the court found this claim based on a theoretical error regarding the enactment date of special prescription rules. Additionally, the appeal was rejected for being generic in its arguments regarding sentencing increases and the denial of generic mitigating circumstances, which lacked specific factual elements. The court emphasized that such procedural defects must be raised at any stage of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to indicate specific factual elements, and the claim of expired prescription is based on a theoretical error regarding the timing of special disciplinary rules.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds statute of limitations special prescription rules generic mitigating circumstances procedural defect court costs and fine aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 6 cod. pen.
Art. 1E1, comma 2 cod. pen.
Art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.
prevedono, tra gli altri, per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod.
Art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152
Maria Capua Vetere di condanna per il reato di lesioni personali aggravate ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv.
Art. 6 I. 5 dicembre 2005, n. 251
sia entrata in vigore dopo la data di commissione del reato per cui si procede; al contrario, tale disciplina fu introdotta nel codice penale dall'art. 6 I. 5 dicembre 2005, n. 251.
art. 416- bis cod. pen
203, commesso il 3 dicembre 2008, determinando la pena in nove mesi di reclusione quale aumento per la continuazione con quella inflitta da altra sentenza della Corte di appello, irrevocabile il 23 febbraio 2017, per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite Galtelli
Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri
Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv.
Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti
260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv.
Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo
185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NARDO MICHELE nato a MUGNANO DI NAPOLI il 25/04/1979 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43865/2023 Rilevato che l'imputato Michele Di Nardo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere di condanna per il reato di lesioni personali aggravate ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203, commesso il 3 dicembre 2008, determinando la pena in nove mesi di reclusione quale aumento per la continuazione con quella inflitta da altra sentenza della Corte di appello, irrevocabile il 23 febbraio 2017, per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen.

Rilevato che il primo e il secondo motivo del ricorso - con cui si sostiene che la prescrizione del reato sia maturata prima della sentenza di appello sono manifestamente infondati in quanto muovono da un presupposto teorico errato, vale a dire che la disciplina speciale in tema di prescrizione che gli artt. 157, comma 6 e 1E1, comma 2, cod. pen. prevedono, tra gli altri, per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. (quindi anche per i reati aggravati ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203) sia entrata in vigore dopo la data di commissione del reato per cui si procede; al contrario, tale disciplina fu introdotta nel codice penale dall'art. 6 I. 5 dicembre 2005, n. 251.

Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile siccome era inammissibile il corrispondente motivo di appello (cfr. il sesto motivo) che non indicava elementi precisi, legati a fatti processualmente accertati, che consigliassero l'applicazione delle attenuanti; tale anomalia va rilevata ora per allora perchè l'inammissibilità dell'impucinazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione;

Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). Ritenuto che il quarto motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto alla quantificazione della pena in aumento con reato già definitivamente giudicato — è generico in quanto, pur lamentando un difetto motivazionale della decisione avversata, non indica le ragioni per cui il minimo aumento per il reato di lesioni pluriaggravato ascritto al prevenuto non fosse congruo.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,