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Ordinanza — n. 15275/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for containing mere factual complaints and lacking specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15275/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Antonio Arena against his conviction for theft and violence inadmissible. Arena argued that the lower court's judgment lacked valid evidence and failed to properly assess aggravating circumstances, but the Court rejected these as mere factual complaints. The decision held that appeals in Italy cannot simply restate factual grievances without specific legal arguments challenging the reasoning of the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must contain specific legal criticism of the first-instance judgment; mere factual complaints or requests to re-evaluate evidence are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Admissibility of Appeal Factual Complaints Specific Legal Criticism Supreme Court Review Theft and Violence Procedural Inadmissibility indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA ANTONIO nato a CEFALU il 14/02/1985 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSI NI; Rilevato che l'imputato Arena Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l'asser za di "alcuna valida prova" in merito alla sussistenza del fatto e alla responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità', perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna (cfr. pagg. 1 e 3);

Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso sono riproduttivi di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 sull'elemento oggettivo del reato; pag. 3 sulla aggravante della violenza sulle cose; pag. 4 sulla aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici; pag.4 sulla recidiva); Vista la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec