Cassation court dismisses appeal against acquittal where testamentary falsity was declared despite not finding guilt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's declaration of testamentary falsity despite an acquittal based on 'no fault,' arguing a contradiction in the judgment. The court ruled that such declarations are legally permissible under procedural law and that appellate courts cannot re-evaluate factual evidence or substitute their own assessment of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 537, commi 1 e 4 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence when reviewing a judgment that declares an act false, even if the defendant is acquitted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPO IGNAZIA nato a FAVIGNANA il 31/01/1961. avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; • Rilevato che l'imputata Campo Ignazia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la pronuncia assolutoria già ottenuta in primo grado con la formula "per non aver commesso il fatto" dal reato di falso in testamento olografo; dichiarando però "falso il testamento olografo oggetto del presente giudizio";
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la dichiarazione di falsità del testamento nonostante l'assoluzione, è manifestamente infondato alla luce del chiaro disposto dell'art. 537, comrni 1 e 4 cod. proc. pen. in forza del quale la falsità di un atto o di un documento è dichiarata nel dispositivo anche nel caso di sentenza di proscioglimento. Considerato che il secondo motivo, che lamenta vizio di motivazione sulla ritenuta falsità del testamento, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di l'atto ed è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, la Corte di cassazione, infatti, non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per la ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così