Cassation court dismisses appeal as irrelevant to the main issue due to procedural timing and mismatched plea system arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was irrelevant to the main issue of attempted theft. The appellant sought to criticize the first-instance judgment while already having filed a separate appeal regarding sentencing, and attempted to invoke the summary procedure despite the trial following abbreviated trial rules. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if the sole ground is irrelevant to the main issue, such as expressing dissatisfaction with a prior judgment already subject to a separate appeal or citing procedural rules inapplicable to the current trial format.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCIOLO PIETRO GIUSEPPE nato a PALERMO il 12/01/1994 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSTNI; f Rilevato che l'imputato Cianciolo Pietro Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto è del tutto inconferente rispetto al thema decidendi in quanto: - esprime la volontà di censurare la sentenza di primo grado, pur avendo già proposto appello contro la medesima (e solo per motivi attinenti al trattamento sanzionatorio) ed avendo ottenuto la decisione di secondo grado; - richiama l'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. e il rito del c.d. patteggiamento nonostante il processo si sia svolto nelle forme del giudizio abbreviato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i