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Ordinanza — n. 15272/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific evidence and failure to meet autosufficiency requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15272/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Martorello Goffredo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of testimonial evidence and the non-assumption of decisive photos, but the court rejected these claims as mere factual disputes reserved for the trial judge. Furthermore, the appeal was deemed insufficient because the appellant failed to specify where the alleged decisive character of the missing evidence lay and did not attach the referenced photographs to the petition.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it constitutes mere factual disputes or fails to meet the principle of autosufficiency by not specifying the decisive nature of unassumed evidence or attaching the referenced materials.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal principle of autosufficiency factual disputes non-assumption of evidence Court of Cassation procedural requirements costs and fine lesione corporale da infortunio

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTORELLO GOFFREDO nato a COSENZA il 19/12/1968 avverso la sentenza del 20/09/2023 del GIUDICE DI PACE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Martorello Goffredo ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 582 comma 2 cod. peri.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si ec:cepisce la illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della prova testimoniale, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere dcglianze in punto di fatto ed è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, la Corte di cassazione, infatti, non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Considerato che il secondo motivo, che deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, è inammissibile in quanto: - il ricorrente non indica in maniera specifica ove riposi il carattere di decisività della prova non assunta; - non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso poic:hé le foto, di cui si lamenta la mancata assunzione, non sono state allegate al presente ricorso; Ritenuto che le due memorie difensive trasmesse a sostegno dei motivi di ricorso non aggiungono argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Co