Cassation court dismisses appeal as arguments are repetitive of merits already decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Giuseppe Carità inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Carità challenged a second-instance conviction for theft and aggravated theft, arguing against the existence of the crime, the aggravating circumstance of violence against property, and the denial of general mitigating factors. The court rejected these grounds because they merely reproduced legal arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 610, comma 1, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new legal arguments; arguments merely reproducing those already examined and decided by the court of first instance or second instance are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARITA' GIUSEPPE nato a LICATA il 22/06/1984 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Carità Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624 bis, comma 1 e 625, n.2, cod. pen. (capi 1 e 2); Ritenuto che il quattro motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 sulla sussistenza del reato e sulla riconducibilità del fatto all'imputato; pag. 3 sulla aggravante della violenza sulle cose; pag. 3 sulla esclusione dell'art. 131 bis cod. pen.; pag. 4 sul diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27