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Ordinanza — n. 15270/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to missing post-judgment mandate and generic legal grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15270/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit a specific mandate for the appeal after the judgment was pronounced. The court further rejected substantive arguments regarding excessive sentencing and procedural violations as they lacked specificity or constituted mere factual complaints barred in cassation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater c.p.p.; Art. 585, comma 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if no specific mandate for the appeal is deposited after the judgment, and general complaints about facts or sentencing are not admissible grounds for cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal post-judgment mandate specific mandate requirement cassation procedure excessive sentencing review factual complaints bar court costs award violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-quater c.p.p.
trattandosi di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione non è stato depositato specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, come prescrive, a pena di irammissibilità, l'art. 581, comma 1-quater cod.
Art. 585, comma 4 c.p.p.
5); Considerato dalla inammissibilità del ricorso principale consegue, ex art. 585, comma 4, cod.
art. 526 cod. proc. pen
Ranieri, che denuncia l'attribuzione di significato diverso "alle dichiarazioni dei dichiaranti" l'inosservanza dell'art. 526 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023
- norma applicabile anche al giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv.
Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023
Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv.
Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOSAVLJEVIC DANIEL nato a PESCARA il 07/09/1989 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSiNI; Rilevato che l'imputato Radosavljevic Daniel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625, n. 2, cod. pen.; Rilevato che il ricorso presentato dall'avv. Ranieri è inammissibile in quanto. trattandosi di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione non è stato depositato specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, come prescrive, a pena di irammissibilità, l'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. - norma applicabile anche al giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305;

Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353; Sez. 3, n, 46690 del 09/11/2023, Baum, Rv. 285342); Ritenuto, in ogni caso, che il primo motivo di ricorso presentato dall'avv. Ranieri, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 5); Considerato che il secondo motivo di ricorso presentato dall'avv. Ranieri, che denuncia l'attribuzione di significato diverso "alle dichiarazioni dei dichiaranti" l'inosservanza dell'art. 526 cod. proc. pen. in relazione al riconoscimento fotografico, è privo di specificità poiché, nella sua assertività, non lascia comprendere se il profilo denunciato riguardi il vizio di travisamento della prova oppure quello di inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità; in ogni caso la censura è generica poiché non illustra la decisività delle prove asseritamente travisate o inutilizzabili;

Ritenuto che il primo motivo del ricorso presentato dall'avv. Gugliotta (articolato in due censure), che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso presentato dall'avv.

Gugliotta, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 5); Considerato dalla inammissibilità del ricorso principale consegue, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'inammissibilità dei motivi aggiunti proposti con la memoria a firma dell'avv. Gugliotta che, peraltro, non introduce argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa de