Italian Court dismisses appeal as generic and non-illustrative regarding admissibility of recordings and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Galletti Bruno inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime of illegal interception, arguing that recordings were unusable and generic mitigating circumstances were denied. The court rejected these claims as generic and merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal must be specific and illustrative of decisive evidence; generic objections or mere repetitions of previously rejected arguments render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLETTI BRUNO nato a FABRIANO il 22/07/1978 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Galletti Bruno ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624 bis, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la inutilizzabilità delle registrazioni di conversazioni, è generico, poiché non illustra la decisività della prova asseritamente inutilizzabile (cfr.
Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); Considerato che il secondo motivo (identificato in ricorso con il numero "3"), che contesta il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 7-8); Rilevato che la memoria difensiva, che insiste sulla fondatezza dei due motivi di ricorso, non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così decis