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Ordinanza — n. 15267/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic procedural violations without specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15267/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Ivan Colosimo inadmissible and ordered him to pay court costs and fines. The appellant challenged the lower court's decision solely on the ground of non-compliance with Article 129 of the Code of Criminal Procedure, alleging generic procedural violations. The court rejected this claim because the appeal lacked explicit, reasoned criticisms of the factual or legal grounds underlying the original judgment, rendering the censure unprovable.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic censure of procedural violations without explicitly enunciating and arguing the critical points regarding the facts or law of the contested decision.

Parole chiave

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procedural violation appeal generic censure inadmissibility Article 129 Code of Criminal Procedure lack of specific arguments court costs and fines corrispondenza con il difensore cognizione del ricorso per cassazione allegazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOSIMO IVAN nato a CHIERI il 17/04/1993 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA ALELLI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ivan Colosinno; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'art.129 cod. proc. pen., è indeducibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, a fronte peraltro di un motivo di gravame interposto sul solo trattamento sanzionatorio, restando incontestato il profilo sulla responsabilità del prevenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presidente