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Ordinanza — n. 15266/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against acquittal for inadmissibility of waived grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15266/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giacomo Sagone's appeal against an acquittal inadmissible. Sagone argued the lower court erred in applying criminal law regarding specific charges, but the Court ruled that objections to waived grounds, omitted conditions for acquittal, and sentencing errors were not permissible under the relevant procedural code. Consequently, the appeal was rejected, and Sagone was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against acquittals are inadmissible if they concern waived grounds, omitted conditions for acquittal, or sentencing errors not affecting the legality of the sanction.

Parole chiave

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inadmissible appeal acquittal grounds waived objections procedural defects sentencing errors Cassazione Roma criminal procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
pen., (capi F) e G) dell'imputazione), per difetto dell'elemento oggettivo del reato, è inammissibile perché proposto avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
avverso la quale non sono deducibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 648 bis cod. pen.
Letto il ricorso di Giacomo Sagone; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 bis cod.
art. 648 bis cod. pen
Letto il ricorso di Giacomo Sagone; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen., (capi F) e G) dell'imputazione), per difetto dell'elemento oggettivo del reato, è inammissibile perché proposto avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
avverso la quale non sono deducibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sent. n. 22002 del 10/04/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali, ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sent. n. 22002 del 10/04/2019 Ud., dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGONE GIACOMO nato a CATANIA il 27/06/1980 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giacomo Sagone; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 bis cod. pen., (capi F) e G) dell'imputazione), per difetto dell'elemento oggettivo del reato, è inammissibile perché proposto avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. avverso la quale non sono deducibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali, ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sent. n. 22002 del 10/04/2019 Ud., dep. 20/05/2019, Rv. 276102 - 01); che alcuno dei suddetti vizi sussiste nel caso in esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presidente