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Ordinanza — n. 15262/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15262/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15262/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GIOVANNI nato a NAPOLI il 27/01/1995 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA ANELLI; Letto il ricorso di Giovanni Esposito ; considerato che il primo motivo di ricorso che contesta la regolarità della notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato, è manifestamente infondato avuto riguardo alla corretta osservanza della procedura notificatoria a mezzo posta eseguita dall'incaricato alla notificazione e del compimento della stessa nei modi stabiliti dall'art. 157 co. 1 e 8 cod. proc. pen. a nulla rilevando che l'imputato non abbia mai eletto domicilio; che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 e 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15262/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 157 co. 1 e 8 cod. proc. pen. a nulla rilevando che l'imputato non abbia mai eletto domicilio; che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 e 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esibizionismo abuso della licenza e delle targhe pubblicità di occasioni di libidine vendita girovaga contraffazione di merci pubblicità dei prezzi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GIOVANNI nato a NAPOLI il 27/01/1995 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA ANELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Esposito ; considerato che il primo motivo di ricorso che contesta la regolarità della notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato, è manifestamente infondato avuto riguardo alla corretta osservanza della procedura notificatoria a mezzo posta eseguita dall'incaricato alla notificazione e del compimento della stessa nei modi stabiliti dall'art. 157 co. 1 e 8 cod. proc. pen. a nulla rilevando che l'imputato non abbia mai eletto domicilio; che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 e 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presid