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Ordinanza — n. 15259/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15259/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15259/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: BEN LAKHDAR BILEL nato il 28/01/1988 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Ben Lakhdar Bilel; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 15259/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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asserzione difendibile allegazioni fattuali non credibili lacune probatorie mancata prova di parzialità testimone a discarico diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
Letto il ricorso di Ben Lakhdar Bilel; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: BEN LAKHDAR BILEL nato il 28/01/1988 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ben Lakhdar Bilel; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presidente