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Ordinanza — n. 15258/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming trial court misinterpreted evidence regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15258/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Claudio Liddo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Liddo argued that the lower court improperly attributed criminal liability under Articles 615 ter and 640 ter of the Penal Code by misinterpreting the evidence. The court rejected this claim, ruling that the appellant's arguments sought to re-evaluate the evidence rather than identify specific distortions of the trial record.

Regesto Legislator

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Art. 615 ter, 640 ter c.p.; The appeal is inadmissible when it merely seeks a re-evaluation of evidence without pointing to specific distortions of the trial record.

Parole chiave

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criminal liability attribution appeal inadmissibility evidence re-evaluation trial record distortion Corte di Cassazione abuso di un impianto per l'elaborazione di dati sequestro di dati informatici sistema di informazione

Disposizioni normative citate

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Art. 615 ter c.p.
Art. 640 ter c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIDDO CLAUDIO nato a ROMA il 06/10/1962 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Claudio Liddo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i delitto di cui agli artt. 615 ter , 640 ter c.p., sono indeducibili poiché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di leg ittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presidente