Italian Court dismisses appeal against denial of generic mitigating circumstances as unfounded and procedurally inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Saber Djobbi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Djobbi argued that the lower court failed to apply generic mitigating circumstances, but the Court found the first-instance judgment's reasoning free from obvious illogicality. The decision rests on the principle that a trial judge need not consider every favorable element if they reference decisive factors, rendering the appeal's complaint manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the first-instance judgment provides a reasoned decision free from obvious illogicality, as the judge need not consider all elements but only those deemed decisive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJOBBI SABER nato il 20/07/1989 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Saber Djobbi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presidente