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Ordinanza — n. 15255/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15255/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15255/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSANO MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 30/10/1970 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Massimiliano Russano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale in ordine alla dosimetria della pena inflitta, non è consentito in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; che, comunque, tale doglianza risulta indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato sulle ragioni della ritenuta equivalenza delle attenuanti invocate rispetto alle contestate aggravanti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15255/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato sulle ragioni della ritenuta equivalenza delle attenuanti invocate rispetto alle contestate aggravanti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena controllo della commisurazione della pena gravità della pena sanzione sostitutiva esenzione dalla pena abbandono del procedimento penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSANO MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 30/10/1970 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Massimiliano Russano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale in ordine alla dosimetria della pena inflitta, non è consentito in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; che, comunque, tale doglianza risulta indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato sulle ragioni della ritenuta equivalenza delle attenuanti invocate rispetto alle contestate aggravanti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presidente