Italian Court dismisses appeals for lack of specific criticism regarding lower court's sentencing decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Iovane and Montefusco inadmissible. The appellants argued for violations of criminal code articles regarding sentencing and alternative penalties, but the court found their complaints merely reproduced grievances already adequately examined and dismissed by the lower court. Consequently, the appeals were rejected because they lacked a specific critical analysis of the reasoning used in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163, 164, 175, 131 bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must contain specific criticism of the lower court's reasoning; generic complaints reproducing grievances already dismissed are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IOVANE MICHELE nato a AVELLINO il 21/09/1978 MONTEFUSCO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 07/12/1981 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Michele Iovane e Giuseppe Montefusco; ritenuto che i motivi di ricorso, compendiati in un unico atto, con cui si deducono vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 163, 164 cod. pen. (per il solo Montefusco), 175 cod. pen. (riguardo a Iovane), 131 bis cod. pen. (per entrambi), nonché l'omessa applicazione delle sanzioni sostitutive previste dalla Legge n. 150/2022 (per il solo Montefusco),sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata sulle ragioni per le quali la Corte di merito non ha ritenuto applicabile l'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., né di poter concedere le sanzioni sostitutive, la sospensione condizionale per il Montefusco e la non menzione della condanna per Iovane); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili iY ricorscb e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il preside