Italian court dismisses appeal claiming illogical reasoning, ruling the sentence's motivation is legally sound.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Cesar Augusto Gonzales Acedo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the victim's violence was illogical and flawed under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, finding no contradiction between the sentence's argumentative development and established legal principles or other statements within the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal based on the illogicality of a sentence's motivation is inadmissible if the reasoning does not contradict established legal principles or other assertions within the same judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACEVEDO GONZALES CESAR AUGUSTO (CUI . 02ZWOUF) nato il 16/09/1986 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cesar Augusto Gonzales Acedo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 in cui si dà atto della violenza esercitata sulla vittima) ) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il Presidente