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Ordinanza — n. 15252/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic lack of motivation claim is inadmissible and repetitive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15252/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Tony Jvanovic inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to provide sufficient reasoning for denying mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected this as a generic complaint lacking specific legal grounds and factual data, noting the issue was already adequately examined and dismissed by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; A claim of insufficient motivation is inadmissible if it is generic, lacks specific legal or factual support, and merely reproduces grievances already properly examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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lack of motivation mitigating circumstances inadmissible appeal generic complaint Article 62-bis penal code court costs deduzione per spese

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Tony Jvanovic; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
Letto il ricorso di Tony Jvanovic; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JVANOVIC TONY nato il 26/03/1990 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Tony Jvanovic; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., è indeducibile in quanto prospetta censure del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; che, in ogni caso, tale motivo risulta comunque riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in ordine al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, non essendo sufficiente il mero stato di incensuratezza del prevenuto ai fini della concessione, in assenza di altre specifiche provate ragioni per il loro riconoscimento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il Preside