Italian Court dismisses appeal on recidivism and racketeering charges due to lack of specific legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Giancarlo Di Modica inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued violations of criminal law regarding racketeering and recidivism, but the court found these grounds insufficient because they merely reproduced previously rejected complaints without new legal analysis. Consequently, the appeal was dismissed as it lacked the specific critical examination required by law to challenge the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 99 comma 2 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely restates complaints already adequately examined and rejected by the court of first instance without providing a specific critical analysis of the legal arguments supporting the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MODICA GIANCARLO nato a SAVONA il 19/02/1980 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giancarlo Di Modica; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge penale in relazione agli artt. 624 e 648 cod. pen., non è consentito poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di adeguati argomenti giuridici ai fini della affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di ricettazione (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo ed il terzo motivo, che deducono vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 131 bis e 99 comma secondo cod. pen., sono indeducibili poiché afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolar modo, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata su 131 bis cod. pen.), e perché a fronte della originaria inammissibilità del motivo di appello con il quale il ricorrente si limitava a chiedere l'esclusione della recidiva, non si rinviene la dedotta illegittimità (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il p