Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15250/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of interest when aggravating circumstance exclusion yields no penalty reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15250/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Reina Calogero inadmissible due to a lack of practical interest. The appellant argued that excluding the aggravating circumstance under Article 614 of the Penal Code was erroneous, but the court found no direct benefit since the sentence reduction was already fixed. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 614 c.p.; The appeal is inadmissible when the sole purpose is to exclude an aggravating circumstance without any possibility of reducing the penalty or obtaining a present benefit.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of interest appeal aggravating circumstance exclusion penalty reduction requirement inadmissible appeal Article 614 Penal Code peggioramento di uno stato anteriore allontanamento malgrado rischio di persecuzione inviolabilità del domicilio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 614 commi primo e quarto cod. pen.
Letto il ricorso di Reina Calogero; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla declaratoria di inammissibilità del motivo di appello, volto all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 614 commi primo e quarto cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 7058 del 13/02/1978, Rv. 139249
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REINA CALOGERO nato a NISCEMI il 11/09/1965 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Reina Calogero; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla declaratoria di inammissibilità del motivo di appello, volto all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 614 commi primo e quarto cod. pen., per carenza di interesse, è manifestamente infondato atteso che l'interesse all'impugnazione dev'essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e deve avere un contenuto pratico: detto interesse non sussiste (ed in conseguenza è inammissibile l'impugnazione) allorchè l'imputato condannato ha il solo fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, se dalla modificazione della sentenza sul punto non possa derivare una diminuzione della pena, nè la concessione di un beneficio presente (Sez. 5, n. 7058 del 13/02/1978, Rv. 139249), come avvenuto nella specie. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il president