Italian Court dismisses appeal for lack of interest when aggravating circumstance exclusion yields no penalty reduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Reina Calogero inadmissible due to a lack of practical interest. The appellant argued that excluding the aggravating circumstance under Article 614 of the Penal Code was erroneous, but the court found no direct benefit since the sentence reduction was already fixed. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 614 c.p.; The appeal is inadmissible when the sole purpose is to exclude an aggravating circumstance without any possibility of reducing the penalty or obtaining a present benefit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REINA CALOGERO nato a NISCEMI il 11/09/1965 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Reina Calogero; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla declaratoria di inammissibilità del motivo di appello, volto all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 614 commi primo e quarto cod. pen., per carenza di interesse, è manifestamente infondato atteso che l'interesse all'impugnazione dev'essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e deve avere un contenuto pratico: detto interesse non sussiste (ed in conseguenza è inammissibile l'impugnazione) allorchè l'imputato condannato ha il solo fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, se dalla modificazione della sentenza sul punto non possa derivare una diminuzione della pena, nè la concessione di un beneficio presente (Sez. 5, n. 7058 del 13/02/1978, Rv. 139249), come avvenuto nella specie. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il president