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Ordinanza — n. 15249/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15249/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15249/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NSASRA MERYEM nato il 02/01/1984 RADI MOHAMED nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Meyer Nsasra e Mohamed Radi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, con il quale si deduce vizio motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è indeducibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, a fronte peraltro di motivi di gravame interposti sul solo trattamento sanzionatorio, restando incontestato il profilo sulla responsabilità dei prevenuti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15249/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., è indeducibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, a fronte peraltro di motivi di gravame interposti sul solo trattamento sanzionatorio, restando incontestato il profilo sulla responsabilità dei prevenuti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo allegazioni insufficientemente motivate censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Meyer Nsasra e Mohamed Radi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, con il quale si deduce vizio motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NSASRA MERYEM nato il 02/01/1984 RADI MOHAMED nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Meyer Nsasra e Mohamed Radi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, con il quale si deduce vizio motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è indeducibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, a fronte peraltro di motivi di gravame interposti sul solo trattamento sanzionatorio, restando incontestato il profilo sulla responsabilità dei prevenuti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presidente