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Ordinanza — n. 15248/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15248/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Litigato inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for prescription of the crime and procedural flaws, but the court found these grounds unmeritorious or insufficiently criticized. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was deemed adequate and the arguments lacked the required specific analysis.

Regesto Legislator

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Art. 157, 160 cod. pen.; Art. 192, 125 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of previously examined complaints without providing a specific critical analysis of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific criticism repetitive grounds of appeal prescription of crime specificity requirement recidiva nell'infrazione riduzione della pena revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 160 cod. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 99, co. 2 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGATO DOMENICO nato a TAURIANOVA il 22/01/1970 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Domenico Litigato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 160 cod. pen. per l'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (asseritamente maturata prima dell'emissione della sentenza impugnata), è manifestamente infondato in quanto la ritenuta sussistenza della recidiva specifica ha comportato un incremento del termine di prescrizione della metà ex art. 99, co. 2 , cod. pen. ( dal 20 dicembre 2012, sino al 29/6/2026 : anni 13 anni e mesi 6), termine che non era spirato alla data della sentenza di secondo grado; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che deducono il vizio di motivazione avuto riguardo agli artt. 192, 125 cod. proc. pen. e 62 bis, 69, 133 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio posto a fondamento del giudizio di responsabilità e sulla congruità della pena inflitta, tenuto conto dei precedenti penali, ostativi anche al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti in regime di prevalenza sulla contestata recidiva); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il p