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Ordinanza — n. 15247/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific critique on lower court's denial of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15247/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly analyze the denial of mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that the appellant's arguments merely reproduced previously examined complaints without providing a specific critique of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; An appeal based on a lack of specific critique regarding the denial of mitigating circumstances is inadmissible if it merely reproduces complaints already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal mitigating circumstances specific critique requirement Article 62 bis Penal Code reproduction of complaints motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC PASQUALE nato a MADDALONI il 26/02/2003 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Ahmetovic; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod, pen., è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in cui si motiva sul diniego delle circostanze attenuanti generiche a causa dell'efferatezza della condotta, della futilità della stessa, dell'utilizzo spregiudicato di armi e dei plurimi specifici precedenti penali del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il president