Italian Supreme Court dismisses appeal claiming prescription due to recidiva affecting penalty maturity dates.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Rocco Pavia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in refusing to apply a prescription period based on recidiva, claiming the penalty maturity date should have been delayed. The court rejected this, noting the appellate court correctly identified that recidiva accelerated the maturity of the penalty term, rendering the prescription argument unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161 c.p.p.; Art. 162 c.p.p.: The court must examine the specific circumstances of recidiva to determine if it affects the maturity of the penalty term; an appeal claiming prescription based on a failure to account for recidiva is inadmissible when the lower court properly noted the accelerated maturity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVIA ROCCO nato a CARRARA il 26/10/1970 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Rocco Pavia; considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di non doversi procedere per prescrizione avanzata nelle conclusioni dal Procuratore generale in sede di appello, è manifestamente infondato avendo la Corte di merito fatto pertinentemente richiamo alla diversa data di maturazione del termine prescrizionale per effetto della contestata e ritenuta recidiva reiterata (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui si parla non solo di precedenti penali ma di accresciuta pericolosità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presidente