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Ordinanza — n. 15245/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are unarguable and repetitive of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15245/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued violations of Articles 640, 62 bis, and 99 of the Penal Code regarding criminal liability and sentencing. The court rejected these claims because they merely reproduced grievances already thoroughly examined and dismissed with sound legal arguments by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 640, 62 bis, 99 cod. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds are unarguable and merely repetitive of grievances already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances unarguable grounds criminal liability procedural costs Cassa delle ammende appellate review protezione dei segni pubblici

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUZZESE GIULIANO ANTONIO nato a GENOVA il 31/03/1970 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuliano Antonio Bruzzese; considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 640, 62 bis e 99 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio valorizzato dal giudice di merito ai fini dell'affermazione di responsabilità e pagg. 5 e 6 in punto di congruità della pena inflitta avendo la Corte territoriale pertinentemente valorizzato la reiterazione del Bruzzese "nel percorso criminale intrapreso e, dunque, la sua accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità" ai fini del diniego della richiesta di esclusione della recidiva e delle circostanze generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presiden