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Ordinanza — n. 15244/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of motivation regarding theft vs. receiving stolen goods charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15244/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giorgio Palumbo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Palumbo argued the lower court failed to properly motivate its decision to convict him for receiving stolen goods rather than theft. The court rejected this, noting the appeal merely repeated previously dismissed complaints without specific analysis of the original judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 624 c.p.; Art. 648 c.p.: An appeal claiming lack of motivation is inadmissible if it reproduces grievances already adequately examined and dismissed by the court of first instance with sufficient legal arguments.

Parole chiave

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lack of motivation receiving stolen goods theft charge inadmissible appeal court costs procedural dismissal Italian criminal law ricettazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624 c.p.
In ogni caso deve rilevarsi che l'imputato non ha interesse alla diversa qualificazione giuridica ex art. 624 cod.
Art. 648 c.p.
Letto il ricorso di Giorgio Palumbo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Giorgio Palumbo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 648 cod.
art. 624 cod. pen
In ogni caso deve rilevarsi che l'imputato non ha interesse alla diversa qualificazione giuridica ex art. 624 cod. pen., perché il fatto di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO GIORGIO nato a MACERATA il 30/11/1976 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giorgio Palumbo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., in luogo del delitto di furto, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con congrui argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sul compendio probatorio pertinentemente valorizzato dalla Corte territoriale ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione a carico del ricorrente, in luogo del furto, non avendo quest'ultimo fornito la prova della provenienza lecita del bene ed essendo comunque intervenuto un lasso temporale congruo tra il furto ed il rinvenimento del bene).

In ogni caso deve rilevarsi che l'imputato non ha interesse alla diversa qualificazione giuridica ex art. 624 cod. pen., perché il fatto di cui all'art. 648, co. 4 c.p., è punito meno gravemente rispetto al delitto di furto pluriaggravato. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presid