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Ordinanza — n. 15243/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15243/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15243/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GURI ARDIOL nato il 13/08/1991 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Ardiol Guri ; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 648 comma cod. pen. (sotto il profilo soggettivo), è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con congrui argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sul compendio probatorio pertinentemente valorizzato dalla Corte territoriale ai fini della sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, non avendo l'imputato fornito la prova della provenienza lecita del bene • (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15243/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricettazione prova del dolo ripetizione dell'indebito procedure di ricorso lacune probatorie dolo determinante
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GURI ARDIOL nato il 13/08/1991 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ardiol Guri ; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 648 comma cod. pen. (sotto il profilo soggettivo), è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con congrui argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sul compendio probatorio pertinentemente valorizzato dalla Corte territoriale ai fini della sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, non avendo l'imputato fornito la prova della provenienza lecita del bene • (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713;

Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il preside