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Ordinanza — n. 15242/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic procedural complaints lacking specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15242/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Maria Antonietta Ferretti inadmissible due to the lack of specific arguments. The appellant challenged the lower court's decision solely on generic grounds regarding the inobservance of Article 129 of the Code of Criminal Procedure without detailing specific factual or legal criticisms. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it relies on generic censure without explicitly enunciating and arguing the critical points regarding the facts or legal reasons of the decision under review.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal procedural censure specific argumentation Code of Criminal Procedure procedural costs Cassa delle ammende abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI MARIA ANTONIETTA nato a MONTESARCHIO il 02/01/1967 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maria Antonietta Ferretti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'art.129 cod. proc. pen., è indeducibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, peraltro a fronte di un motivo di appello parimenti generico ed interposto sul solo trattamento sanzionatorio, restando incontestato il profilo sulla responsabilità della prevenuta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presidente