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Ordinanza — n. 15240/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeals against conviction for forgery, citing lack of new argumentation and discretionary sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15240/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Redjep and Amza inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a new analysis of the forgery element and sentencing discretion under the 2022 law. The court rejected these claims as they merely reproduced previously examined arguments without specific critique, relying on the appellate court's valid exercise of discretion.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 62 bis c.p.; Art. 58 l. 689/81: Appeals that merely reproduce arguments already adequately examined by the court of first instance without specific critical analysis are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal forgery conviction sentencing discretion repeated arguments court costs contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite falso certificato medico

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
Letto il ricorso di Fernando Redjep e Gimbish Amza; ritenuto che i motivi di ricorso, unico per entrambi i ricorrenti, con i quali si deducono: vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui al capo A) dell'imputazione ( art. 474 cod.
Art. 62 bis cod. pen.
pen.) e, per il solo Redjep, la mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 58 legge 689/81
7 della sentenza impugnata la Corte di appello ha dato conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli ex art. 58 legge 689/81.
Art. 133 cod. pen.
689/81 richiede al giudice che debba valutare se applicare una pena sostitutiva di tenere conto «dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale (Sez.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
art. 474 cod. pen
Letto il ricorso di Fernando Redjep e Gimbish Amza; ritenuto che i motivi di ricorso, unico per entrambi i ricorrenti, con i quali si deducono: vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui al capo A) dell'imputazione ( art. 474 cod.
art. 62 bis cod. pen
pen.) e, per il solo Redjep, la mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.
art. 58 legge 689/81
7 della sentenza impugnata la Corte di appello ha dato conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli ex art. 58 legge 689/81.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Rv. 285381
133 del codice penale (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Rv. 285381); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: REDJEP FERNANDO nato a SKOPIE( MACEDONIA) il 03/03/1992 AMZA GIMBISH nato a SKOPIE( MACEDONIA) il 23/04/1997 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fernando Redjep e Gimbish Amza; ritenuto che i motivi di ricorso, unico per entrambi i ricorrenti, con i quali si deducono: vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui al capo A) dell'imputazione ( art. 474 cod. pen.) e, per il solo Redjep, la mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., in misura prevalente rispetto alla ritenuta recidiva ed il diniego della pena sostitutiva, sono riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, oltre che manifestamente infondati (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulle ragioni escludenti la grossolanità del falso ; pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio riguardante Redjeped e al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, la cui sussistenza è stata ritenuta, dal giudice dì merito, ostativa ai fini dell'applicazione di pene e/o sanzioni sostitutive con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria.

A pag. 7 della sentenza impugnata la Corte di appello ha dato conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli ex art. 58 legge 689/81. Se è vero, infatti, che il d.lgs. n. 150/2022 è intervenuto sulla legge 689/81 con l'evidente obiettivo di estendere l'ambito applicativo delle sanzioni sostitutive (che ha trasformato in pene sostitutive); è pur vero che, anche nel testo attualmente vigente, l'art. 58 della legge n. 689/81 richiede al giudice che debba valutare se applicare una pena sostitutiva di tenere conto «dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Rv. 285381); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore