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Ordinanza — n. 15239/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15239/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15239/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDEL MAKSOUD MAGDY nato a TORINO il 11/08/1985 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Magdy Abdel Maksoud; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 99 comma quarto cod. pen., è indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato le ragioni della ritenuta sussistenza della recidiva avuto riguardo alla accresciuta pericolosità sociale del prevenuto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15239/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 99 comma quarto cod. pen., è indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato le ragioni della ritenuta sussistenza della recidiva avuto riguardo alla accresciuta pericolosità sociale del prevenuto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza revisione della sentenza penale aggravamento della pena risarcimento alle vittime di reati attenuazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDEL MAKSOUD MAGDY nato a TORINO il 11/08/1985 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Magdy Abdel Maksoud; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 99 comma quarto cod. pen., è indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato le ragioni della ritenuta sussistenza della recidiva avuto riguardo alla accresciuta pericolosità sociale del prevenuto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presidente