Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific criticism of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Veronica Nicolini Mercedes inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant argued for a lack of reasoning and misrepresentation of evidence regarding her liability, but the court found these claims unexceptionable. The court determined that the appeal merely reproduced grievances already adequately examined and dismissed by the lower court without specific critical analysis of the underlying arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce grievances already examined by the lower court without providing a specific critical analysis of the reasoning or evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLINI MERCEDES VERONICA nato a FAENZA il 05/01/1974 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Veronica Nicolini Mercedes; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce il difetto di motivazione ed il travisamento delle prove in relazione all'affermazione di responsabilità della ricorrente, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); che tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il president