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Ordinanza — n. 15237/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific legal criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15237/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Mohamed Infes and Pietro Gennari inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for errors in the application of the Penal Code regarding motive and witness credibility, but the court found these claims merely repetitive of previously rejected arguments. Consequently, the court ruled that the appeals lacked the specific critical analysis required by law to be considered.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must contain specific critical analysis of the lower court's reasoning; mere repetition of complaints without new legal critique renders them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of specific criticism repetitive complaints witness credibility mitigating circumstances quantificazione del torto morale moralità della vita politica elemento soggettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 110 cod. pen
Letti i ricorsi di Infes Mohamed e Pietro Gennari; ritenuto che i motivi di ricorso con i quali entrambi i ricorrenti deducono il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 110 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
ed il solo Mohamed anche la violazione di legge penale con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie e all'attendibilità della testimonianza resa della teste Paola Lanzoni, nonché al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GENNARI PIETRO nato a APRILIA il 03/11/1967 MOHAMED INFES nato a RIETI il 11/03/1960 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Infes Mohamed e Pietro Gennari; ritenuto che i motivi di ricorso con i quali entrambi i ricorrenti deducono il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 110 cod. pen. ed il solo Mohamed anche la violazione di legge penale con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie e all'attendibilità della testimonianza resa della teste Paola Lanzoni, nonché al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., sono indeducibili poiché pedissequamente riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata sulle ragioni per cui il narrato della teste Lanzoni è stato ritenuto pienamente credibile, comprovato anche dal solido compendio probatorio a carico dei prevenuti che ha consentito di provare oltre ogni ragionevole dubbio il loro ruolo di concorrenti morali nel reato; pagg. 10 e 11 della sentenza con riferimento alle motivate ragioni ostative alla concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il pre