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Ordinanza — n. 15236/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds failing to cite specific legal or factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15236/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Urbano inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance acquittal based on a generic allegation of non-compliance with Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this because the appeal lacked specific arguments detailing why the lower court's reasoning was flawed.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds without explicitly enunciating and arguing specific factual or legal criticisms against the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Code of Criminal Procedure acquittal challenge procedural costs allegazioni insufficientemente motivate desistenza dall'azione azione di contestazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URBANO ANTONIO nato a TORINO il 23/08/1986 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Urbano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'art.129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; che, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, in quanto non valorizza alcuna ragione per la quale i giudici di merito avrebbero potuto pronunciare una sentenza di proscioglimento del prevenutoex art. 129 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presidente