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Ordinanza — n. 15235/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated damage conviction, citing lack of merit and correct sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15235/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gian Luca Colombero inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellate court correctly identified that the damage was aggravated because the defendant's conduct also damaged the tires of the victim's parked car. The court found the arguments regarding conditional suspension and civil compensation to be manifestly unfounded based on established legal principles and forensic tariffs.

Regesto Legislator

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Art. 635 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the appellate court correctly assesses aggravating circumstances and applies the statutory criteria for conditional suspension and civil liability without error.

Parole chiave

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aggravated damage conditional suspension civil compensation procedural costs inadmissible appeal infrazione alle norme della circolazione grave eccesso di velocità contrassegno stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 635 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 635 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019
di tale pregnanza (le modalità pesantemente intimidatorie della condotta e la personalità dell'imputato, gravato da precedenti condanne) esprimendo per implicito una prognosi negativa sulla sua condotta futura (Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Rv.
Sez. 1, n. 21868 del 07/05/2008
2 della sentenza impugnata), sicchè la doglianza, sul punto, appare indeducibile perché manifestamente infondata (Sez. 1, n. 21868 del 07/05/2008, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBERO GIAN LUCA nato a CUNEO il 24/06/1985 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gian Luca Colombero; considerato che i motivi di ricorso, che deducono l'illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 635 cod.pen., nonché l'omessa motivazione con riferimento, sia alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che in relazione alla liquidazione delle spese processuali alla parte civile, sono manifestamente infondati. In particolare a pag. 2 della sentenza, la Corte d'appello ha disatteso le deduzioni difensive dando rilievo al fatto che il danneggiamento era aggravato perché la condotta aveva interessato (anche) gli pneumatici dell'autovettura della persona offesa parcheggiata sulla pubblica via.

In merito alla sospensione condizionale della pena, la Corte di appello ha valorizzato elementi indicati dall'art.133 cod. pen. di tale pregnanza (le modalità pesantemente intimidatorie della condotta e la personalità dell'imputato, gravato da precedenti condanne) esprimendo per implicito una prognosi negativa sulla sua condotta futura (Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Rv. 276041). La Corte di appello si è espressa correttamente anche in merito al risarcimento del danno in favore della parte civile (per i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti), e sulla liquidazione delle spese processuali da questa sostenute avuto riguardo al rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla tariffa forense per i compensi professionali, alla gravità del processo e alla rilevanza della prestazione professionale ( cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), sicchè la doglianza, sul punto, appare indeducibile perché manifestamente infondata (Sez. 1, n. 21868 del 07/05/2008, Rv. 240421); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presi teD E P O - I T .\ T :1