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Ordinanza — n. 15234/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and prohibited re-evaluation of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15234/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pasquale Francioso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's decision regarding Article 640 of the Penal Code, alleging a lack of reasoning and violation of criminal law. The court rejected these claims as mere factual complaints about already resolved issues and an impermissible re-evaluation of evidence, which is prohibited at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; The cassation court cannot re-evaluate evidence or substitute its own logical assessment for that of lower courts, dismissing appeals based solely on factual grievances or impermissible re-reading of probative data.

Parole chiave

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cassation inadmissibility mere factual complaints prohibited re-evaluation Article 640 penal code preclusion principle perseguimento penale per truffa corruzione nell'esecuzione forzata truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso di Pasquale Francioso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale e l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Pasquale Francioso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale e l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCIOSO PASQUALE nato a OSTUNI il 29/03/1963 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Francioso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale e l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 640 cod. pen., è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze di fatto relative a questioni già risolte con motivazione congrua ed esente da vizi logici dalla Corte territoriale alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, oltre a prospettare una rilettura dei dati probatori non consentita dalla legge in questa sede, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il president