Ordinanza — n. 15232/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRANCIOSI TIZIANA nato a TORINO il 03/03/1973 MACRI FRANCESCO nato a TORINO il 09/02/1971 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 c.p; Ordinanza — n. 15232/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019,Rv. 277635; Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, Rv. 285160); considerato che il terzo motivo del ricorso Franciosi con il quale si contesta la mancata applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 114 c.p., la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e l'eccessivo aumento per la continuazione, è anch'esso indeducibile perché reiterativo di doglianze avanzate in grado di appello ed ivi adeguatamente superate con motivazione esente da vizi logici e giuridici (il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pag. 11 della sentenza impugnata dando conto, con giudizio che sfugge al sindacato di legittimità perché esente da arbitrii o illogicità manifeste, dell'adeguatezza della pena irrogata in concreto) (Sez.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRANCIOSI TIZIANA nato a TORINO il 03/03/1973 MACRI FRANCESCO nato a TORINO il 09/02/1971 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti ricorsi di Tiziana Franciosi e Francesco Macrì; letta la memoria difensiva dell'avv. Enzo Pellegrin per Macrì Francesco con la quale sono stati articolati motivi nuovi in merito al riconoscimento del Macrì effettuato dal maresciallo Capobianco, al mancato riconoscimento del teste Papacuri ed in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria; considerato che i tre motivi del ricorso Macrì e primi due motivi del ricorso Franciosi, comuni ad entrambi gli imputati, con i quali si eccepiscono carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla identificazione dei prevenuti quali autori dei reati di furto e rapina a loro contestati, senza procedere alla rinnovazione istruttoria ( mediante assunzione di perizia antropometrica) e senza motivare in ordine all'attendibilità dei testimoni che avevano operato il riconoscimento, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 9 e segg. della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità degli imputati e della sussistenza del reato;
Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019,Rv. 277635; Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, Rv. 285160); considerato che il terzo motivo del ricorso Franciosi con il quale si contesta la mancata applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 114 c.p., la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e l'eccessivo aumento per la continuazione, è anch'esso indeducibile perché reiterativo di doglianze avanzate in grado di appello ed ivi adeguatamente superate con motivazione esente da vizi logici e giuridici (il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pag. 11 della sentenza impugnata dando conto, con giudizio che sfugge al sindacato di legittimità perché esente da arbitrii o illogicità manifeste, dell'adeguatezza della pena irrogata in concreto) (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere est