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Ordinanza — n. 15231/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of generic mitigating circumstances reasoning as inadmissible in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15231/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Maria Scazzeri's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Scazzeri argued the lower court failed to apply generic mitigating circumstances, but the Court found the reasoning sufficient and free from obvious illogicality. The decision rests on the principle that appellate courts need not consider every favorable element, only those deemed decisive by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal alleging a lack of reasoning regarding generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's decision is not manifestly illogical, as it suffices for the judge to reference only decisive elements.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances cassation appeal admissibility lack of reasoning manifestly illogical Italian criminal procedure obbligo di ridurre il danno circostanze attenuanti quantificazione del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAZZERI MARIA nato a BRINDISI il 17/01/1963 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maria Scazzeri; ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce la carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presidente