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Ordinanza — n. 15230/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15230/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15230/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENNA STEFANO nato a CAMPI SALENTINA il 25/07/1980 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Stefano Renna; considerato che i motivi di ricorso - con i quali si deducono vizio di motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 648, 62 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata per quanto riguarda il compendio probatorio gravante sul prevenuto e pag. 4 sul diniego delle circostanze attenuanti generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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artt. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15230/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 192 cod. proc. pen., 648, 62 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata per quanto riguarda il compendio probatorio gravante sul prevenuto e pag. 4 sul diniego delle circostanze attenuanti generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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violazione delle norme edilizie reati contro la tranquillità pubblica divieto di costruzione di diritto pubblico problema urbano costruzioni non autorizzate protezione dei segni pubblici

Disposizioni normative citate

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artt. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Stefano Renna; considerato che i motivi di ricorso - con i quali si deducono vizio di motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 648, 62 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENNA STEFANO nato a CAMPI SALENTINA il 25/07/1980 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Stefano Renna; considerato che i motivi di ricorso - con i quali si deducono vizio di motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 648, 62 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata per quanto riguarda il compendio probatorio gravante sul prevenuto e pag. 4 sul diniego delle circostanze attenuanti generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presidente