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Ordinanza — n. 15229/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming erroneous application of extortion statutes due to manifestly unfounded legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15229/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mohamed Darass inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a misapplication of criminal law regarding articles 393 and 629 of the Penal Code, but the court found these arguments manifestly unfounded. The appellate court had already reclassified the facts as attempted extortion based on established judicial interpretations, rendering the cassation request without merit.

Regesto Legislator

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Art. 393, 629 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged error in applying criminal law provisions is manifestly unfounded and contradicts consolidated judicial interpretations regarding the reclassification of facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded argument attempted extortion reclassification Penal Code articles 393 629 Cassation procedural dismissal tentata estorsione minaccia nel diritto penale restituzione della garanzia

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
Art. 629 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Rv. 254501
5 e 6 della sentenza impugnata, in esito all'appello del RG., ha riqualificato il fatto in termini di estorsione tentata, in conformità con indirizzi ermeneutici consolidati : Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Rv. 254501; Sez.
Sez. 6, n. 51949 del 20/09/2018, Rv. 274508
254501; Sez. 6, n. 51949 del 20/09/2018, Rv. 274508); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARASS MOHAMED nato il 01/01/1973 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mohamed Darass; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 393 e 629 cod. pen., è manifestamente infondato ( si vedano le argomentazioni del giudice di appello che, a pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, in esito all'appello del RG., ha riqualificato il fatto in termini di estorsione tentata, in conformità con indirizzi ermeneutici consolidati : Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Rv. 254501; Sez. 6, n. 51949 del 20/09/2018, Rv. 274508); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presidente