Ordinanza — n. 15228/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANOLACHE FLORIN nato il 23/11/1977 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; RE1134111DIN FATIO E CONSDERA1DIN EMETTO Letto il ricorso di Florin Manolache; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce il difetto di motivazione per travisamento delle prove in relazione alla valutazione dell'impianto probatorio posto alla base del giudizio di penale responsabilità del ricorrente - è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scandito da specifica critica aOlisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; che, attraverso il dedotto vizio di motivazione, si introducono censure tese ad ottenere un'indebita parcellizzazione delle prove, finalizzata a disarticolare la pertinente e non illogica motivazione dei giudici di merito, sorretta peraltro da un adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 15 - 18 della sentenza impugnata in cui si richiamano le dichiarazioni auto ed etero accusatorie di Merisan Cristinel ed il rinvenimento nella disponibilità di Manolache del cellulare che, con certezza, si trovava sulla scena del crimine ,i{ la notte della rapina); che, la sentenza impugnata si conforma alla decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15228/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 15 - 18 della sentenza impugnata in cui si richiamano le dichiarazioni auto ed etero accusatorie di Merisan Cristinel ed il rinvenimento nella disponibilità di Manolache del cellulare che, con certezza, si trovava sulla scena del crimine ,i{ la notte della rapina); che, la sentenza impugnata si conforma alla decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANOLACHE FLORIN nato il 23/11/1977 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; RE1134111DIN FATIO E CONSDERA1DIN EMETTO Letto il ricorso di Florin Manolache; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce il difetto di motivazione per travisamento delle prove in relazione alla valutazione dell'impianto probatorio posto alla base del giudizio di penale responsabilità del ricorrente - è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scandito da specifica critica aOlisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; che, attraverso il dedotto vizio di motivazione, si introducono censure tese ad ottenere un'indebita parcellizzazione delle prove, finalizzata a disarticolare la pertinente e non illogica motivazione dei giudici di merito, sorretta peraltro da un adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 15 - 18 della sentenza impugnata in cui si richiamano le dichiarazioni auto ed etero accusatorie di Merisan Cristinel ed il rinvenimento nella disponibilità di Manolache del cellulare che, con certezza, si trovava sulla scena del crimine ,i{ la notte della rapina); che, la sentenza impugnata si conforma alla decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estenso