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Ordinanza — n. 15227/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to repetitive arguments and lack of specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15227/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeals filed by Lucchesi and Renati inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The court found the arguments regarding legal violations and sentencing logic were merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeals failed because they lacked the specific, argumentative critique required to challenge the lower court's decision on attempted robbery and sentencing mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. c) c.p.p.: Appeals are inadmissible when they merely repeat arguments already examined and rejected by the appellate court without providing a specific, argumentative critique of the legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeals repetitive arguments lack of specific critique attempted robbery sentencing mitigation altri reati commisurazione della pena per rapina tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 6 c.p.
5 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso comune agli imputati , con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUCCHESI GIULIANO nato a CREMONA il 02/05/1976 RENATI DAVIDE nato a CASALMAGGIORE il 17/08/1980 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti ricorsi di Giuliano Lucchesi e Davide Renati; letta la memoria difensiva depositata dal difensore di Renati Davide, ritenuto che il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

In particolare, il giudice di merito ha dato atto che la minaccia fu esercitata nei confronti della p.o. Pini Enrico, quando il bene era stato già sottratto ed era funzionale a garantirsi la detenzione dello stesso, oltre all'impunità ( cfr.pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che anche il secondo motivo dei ricorso Lucchesi, circa la configurabilità del tentativo di rapina impropria, reitera doglianze già esaminate dal giudice di appello, congruamente superate con motivazione logica e giuridicamente ineccepibile ( cfr. pag. 5 della sentenza impugnata in cui si dà atto che entrambi gli imputati si impossessarono illecitamente dfi bene e ricorsero a minacce per assicurarsi la detenzione dello stesso ); ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso di Renati Davide con cui si deducono vizi di violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità del concorso pieno dell'imputato nell'azione criminosa posta in essere materialmente dal solo Lucchesi, è inammissibile perché reiterativo di doglianza già proposta innanzi al giudice di appello ed ivi superata con pertinenti richiami alla giurisprudenza di legittimità, oltre che manifestamente infondato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso comune agli imputati , con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 c.p., è generico e manifestamente infondato avuto riguardo alla inadeguatezza della somma offerta rispetto alla gravità della condotta criminosa (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata ); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere es