Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are manifestly unfounded regarding tacit remission and procedural issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Carmelo Presta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had already ruled that the victim's absence could not constitute tacit remission of the complaint because they were never notified of the relevant report. Furthermore, the Court found the other arguments regarding the admissibility of the fraud charge and the reasoning on recidivism to be manifestly unfounded due to the lower court's adequate motivation. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal entirely without reaching the merits of the substantive criminal claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court correctly established that lack of notification prevents the interpretation of victim absence as tacit remission of the complaint.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTA CARMELO nato a TARANTO il 18/03/1969 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Carmelo Presta; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per remissione tacita di querela, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello ( pag. 4 e segg. della sentenza impugnata) evidenziato che non era stato comunicato alle persone offese il verbale contenente gli avvisi circa il fatto che la loro perdurante assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela, pertanto la loro assenza non poteva essere valutata come comportamento concludente in termini di remissione tacita; considerato che il secondo motivo/ è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello dichiarato assorbito il relativo motivo di appello con il quale la difesa contestava la procedibilità di ufficio della truffa, avendo la Corte di appello ritenuto che il reato era procedibile a querela; considerato che anche il terzo motivo, con il quale si contesta il vizio di motivazione sulla recidiva reiterata ex art. 99, co. 4 c.p., è manifestamente infondato avendo il giudice di appello congruamente motivato sul punto ( cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il pres