Italian Court dismisses appeal on resistance to public official charge due to lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Annoscia's appeal inadmissible regarding his conviction for resisting a public official. The lower court had already logically refuted the claim of ignorance about the military's authority, noting the appellant's prior flight due to lacking a driver's license. Consequently, the court upheld the original judgment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the contested ground is merely a reproduction of a previously refuted argument regarding the appellant's awareness of the official's authority, as the lower court's factual assessment remains logically sound and unassailable in the realm of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANNOSCIA LUIGI nato a BARI il 10/03/1998 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Annoscia Luigi OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta l'integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale realizzatosi con guida pericolosa è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, avverso l'ipotizzata inconsapevolezza del ricorrente di trovarsi di fronte all'alt intimatogli dai militari, con motivazione in fatto logica e competa insindacabile in sede di legittimità, ha evidenziato quali fossero le ragioni che deponevano per una sua consapevole fuga dai militari che lo avevano fermato alcuni giorni prima perché privo della patente di guida; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/